Costituzione in mora

COSTITUZIONE IN MORA

In caso di mancato o parziale pagamento di una bolletta da parte del Cliente, AGESP Energia S.r.l. si riserva di inviare a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento indicato in bolletta, una comunicazione scritta di costituzione in mora, a mezzo:
• raccomandata con avviso di ricevimento;
• posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo PEC e abbia dato il proprio assenso all’invio di eventuale comunicazione di costituzione in mora, allo stesso indirizzo PEC.
Nella comunicazione di costituzione in mora viene informato il Cliente di effettuare il pagamento delle fatture scadute, entro il termine di 7 giorni solari dalla data di ricevimento della raccomandata di costituzione in mora o dalla data di ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al cliente della comunicazione di costituzione in mora (qualora inviata tramite PEC).
Il pagamento potrà essere effettuato alla Cassa Automatica Aziendale, presso gli uffici postali o con bonifico bancario con le modalità indicate nel sollecito di pagamento. In ogni caso è necessario trasmettere copia dell’avvenuto pagamento al numero fax 0331/398762 o all’indirizzo mail clienti@agespenergia.it
In caso di mancato pagamento, trascorsi 40 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora , qualora il Cliente non abbia ancora provveduto al pagamento dell’insoluto secondo le modalità indicate nella lettera di costituzione in mora, AGESP Energia S.r.l., si riserva di richiedere al Distributore locale competente la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.
Le spese postali necessari per l’invio del sollecito di pagamento sono a carico del cliente. La riattivazione della fornitura avverrà solo dopo il pagamento di tutte le fatture insolute e delle spese per la sospensione e riattivazione della fornitura stabilite dalla società di distribuzione.
Perdurando l’inadempimento da parte del Cliente anche dopo l’avvenuta sospensione della fornitura , il contratto di fornitura con AGESP Energia S.r.l. si intenderà risolto ai sensi degli art. 1454 e 1456 codice civile senza ulteriore comunicazione e si proseguirà per il recupero del credito con ulteriore aggravio di spese.
AGESP Energia si riserva altresì la facoltà di ricorrere al cosiddetto Sistema Indennitario (CMOR) per il recupero dell’eventuale credito maturato qualora il cliente eserciti il recesso per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.
In caso di impossibilità di procedere all’intervento di chiusura del contatore e persistendo l’inadempimento, AGESP Energia potrà richiedere al distributore – dandone comunicazione al Cliente – di effettuare l’intervento di interruzione sulle tubazioni di allacciamento (ove tecnicamente ed economicamente fattibile). In tal caso il contratto di fornitura si intenderà risolto all’atto dell’esecuzione del suddetto intervento e senza ulteriore comunicazione. Per fruire nuovamente della fornitura, dovrà essere formulata una richiesta di preventivo lavori per ripristino dell’alimentazione precedentemente interrotta.

Indennizzi

In caso di mancato rispetto da parte di AGESP Energia della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al cliente spetterà il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico pari a:
– 30 € nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità senza l’invio della comunicazione di costituzione in mora
– 20 € in caso l’esercente non abbia rispettato uno dei seguenti termini:
  – Termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora
  – Termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità che non può essere inferiore a 3 giorni lavorativi.

Normativa di riferimento