Il distributore deve compiere un tentativo di lettura:
♦ almeno una volta l’anno per i clienti con consumi fino a 500 Smc/anno;
♦ almeno 2 volte l’anno, per i clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno;
♦ almeno 3 volte l’anno, per i clienti con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
♦ almeno una volta al mese per i clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.
Il distributore può prevedere dei piani di rilevazione delle letture migliorativi rispetto a quanto previsto dall’Autorità e deve pubblicare nel suo sito internet il calendario dei passaggi dei letturisti organizzato almeno per CAP comunale.
Si parla di tentativo e non di una lettura certamente effettuata, perché se il contatore si trova all’interno delle singole abitazioni non sempre il cliente è presente e può far accedere il letturista inviato dal distributore. Anche se il contatore non è in casa può essere necessario che una persona apra un portone o un eventuale cancello per far accedere il letturista nel locale o luogo dove il contatore stesso è collocato. Se il cliente è assente, il distributore lascia un avviso in cui informa di essere passato senza successo e invita il cliente a contattare il suo venditore di gas per comunicare l’autolettura.
Il distributore è anche tenuto a raccogliere l’autolettura che il cliente assente ha eventualmente lasciato sulla porta di casa (cosiddetto “post-it”).